CIRCOLARE SALDO & STRALCIO
Informativa per la clientela di studi
Oggetto: “Saldo e stralcio” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
La Legge n. 145/2018 ha introdotto, per le persone fisiche, il cosiddetto “Saldo e stralcio”, ossia una riduzione delle somme dovute,
per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Si tratta,
in particolare, dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli
derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi
Inps. La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di
difficoltà economica.
Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione,
entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
VERIFICA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEL “SALDO E STRALCIO”
1. ISEE NON SUPERIORE A 20 MILA EURO
Le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20
mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata
iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:
• 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
• 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
• 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per
procedure esecutive e diritti di notifica.
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche
i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di
presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter
della Legge, n. 3/2012 .
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al
10% di quello dovuto.
I clienti che intendono fruire della suddetta agevolazione devono recarsi presso un C.A.F. per la determinazione dell’ISEE, necessario
per compilare la domanda di adesione da presentarsi entro il 30/04/2019.